la Cila si può presentare anche a fine lavori, pagando una sanzione

La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) è una pratica edilizia che abilita a realizzare tutti i lavori che non comportano

  • modifica delle parti strutturali dell'edificio;
  • alterazione della cubatura o delle superfici complessive dell'edificio;
  • cambiamento nella destinazione d'uso urbanistica dell’edificio (es. da industriale a residenziale);
  • modifica della sagoma e dei prospetti.

Fanno parte dei lavori eseguibili con la CILA:

  • ristrutturazioni o sostituzioni parziale (demolizione e ricostruzione di parte dell'edificio in forma diversa, senza interventi sulle opere di urbanizzazione);
  • rifacimento / integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici (impianto idraulico, elettrico, termico, condizionamento, ventilazione, ...);
  • frazionamento o accorpamento con variazione nella distribuzione interna delle singole unità immobiliari (es. apertura porte interne, creazione pareti divisorie);
  • restauro e risanamento conservativo leggero - consolidamento, rifacimento di parti dell'edificio, degli impianti e degli elementi accessori, integrazione degli impianti, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originale.

Sono invece esclusi tutti i lavori di manutenzione ordinaria, che rientrano nel regime di "edilizia libera", per cui non è necessario chiedere permessi.

Quando si presenta una CILA, una SCIA o un Permesso di Costruire si ha 1 anno di tempo per iniziare i lavori e 3 anni di tempo per ultimarli, dopodichè va presentata la Comunicazione di Fine Lavori.

Eventualmente si può chiedere una proroga, la cui concessione è a discrezione della pubblica amministrazione tranne in alcuni casi particolari come

  • lavori di grande entità
  • difficoltà tecniche emerse dopo l'inizio dei lavori
  • lavori dipendenti dall’erogazione di finanziamenti statali
  • iniziative della pubblica amministrazione.

CILA e Comunicazione Fine Lavori: costi

Chi presenta la Cila dovrà sostenere i seguenti costi

  • parcella del tecnico
  • diritti di segreteria
  • progettazione
  • direzione dei lavori.

La nomina di un Direttore dei Lavori non è obbligatoria se non quando prevista dalla normativa per quel genere di intervento. Per i lavori in economia, ad esempio, può essere sufficiente nominare solamente il tecnico asseveratore, il quale può occuparsi anche del progetto e della direzione dei lavori.

La parcella del tecnico è variabile a seconda delle regioni: ad esempio, presentare la CILA e la Comunicazione di Fine Lavori in Lombardia costa 700-800 euro, in Lazio sui 500 euro.

Anche i diritti di segreteria variano da Comune a Comune.

  • Cila e C. Fine Lavori a Roma - 251,24 euro
  • Cila e C. Fine Lavori a Milano - nessun costo
  • Cila e C. Fine Lavori a Torino - 45,00 euro
  • Cila e C. Fine Lavori a Bologna - 36,10 euro
  • Cila e C. Fine Lavori a Firenze - 50 euro se non c'è frazionamento o cambio d'uso, 100 euro se c'è cambio d'uso, 50 euro ogni unità immobiliare se c'è frazionamento.

La realizzazione del progetto in genere costa il 7-10% del costo totale dell'intervento, mentre la direzione dei lavori costa intorno al 4-5%.

Risparmiare sulla ristrutturazione e sulle pratiche edilizie

Rifare la facciata, realizzare una parete in vetrocemento o ristrutturare un appartamento sono tutti interventi che richiedono la CILA, per i quali puoi risparmiare in maniera consistente confrontando più offerte.

Confrontare anche solo due o tre preventivi ti permette di

  • capire quali sono i prezzi delle ristrutturazioni nella tua zona;
  • confrontare diverse soluzioni sulla base dell'esperienza di professionisti del settore;
  • trovare imprese disponibili a trattare sui costi di manodopera.

Molte imprese edili si avvalgono di tecnici di fiducia per le pratiche burocratiche, per cui confrontare le offerte ti aiuta a trovare la soluzione più economica anche per la CILA.

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CILA e Comunicazione Fine Lavori: che documenti servono?

La CILA deve essere corredata dall'asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere, geometra, perito edile) il quale dichiara sotto la sua responsabilità che le opere

  • sono conformi alla normativa edilizia (anche in materia di sicurezza sismica e efficienza energetica) e ai piani urbanistici;
  • non interessano parti strutturali dell'edificio.

Oltre al modulo CILA compilato e controfirmato vanno allegati i dati della ditta che esegue i lavori, gli elaborati progettuali, l’eventuale documentazione fotografica e tutti i permessi necessari all’esecuzione dei lavori.

I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della domanda (CILA ordinaria). Se sono necessari anche altri permessi (es. l'autorizzazione paesaggistica) si può presentare una CILA condizionata; in questo caso i lavori potranno iniziare solo dopo il conseguimento degli stessi.

La Comunicazione di Fine Lavori in genere viene presentata dal Direttore dei Lavori o dal tecnico che ha presentato la CILA, senza l’applicazione di costi aggiuntivi, a meno che non si verifichi il caso in cui il Direttore dei Lavori o il tecnico asseveratore non sia disponibile a presentare la comunicazione. In questo caso la Comunicazione di Fine Lavori può essere presentata anche dal committente.

I documenti da allegare oltre al modulo della comunicazione stessa sono

  • certificato di collaudo finale
  • AQE o APE (quando previsti)
  • dichiarazione di conformità al progetto e alla relazione tecnica.

Si può presentare la CILA a fine lavori?

La CILA deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori, pena il pagamento di una sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. Nel caso in cui si presenti la CILA entro la conclusione dei lavori la sanzione è ridotta di 2/3 (fino a 333 euro).

Eventualmente si può presentare anche la CILA in sanatoria a fine lavori. Con la presentazione della CILA in sanatoria decade anche l'obbligo di presentare la Comunicazione di Fine Lavori.

La CILA a fine lavori implica comunque la necessità di allegare

  • relazione tecnica asseverata;
  • dichiarazioni di conformità al progetto e alla relazione tecnica;
  • certificato di collaudo finale;
  • variazione catastale nei casi previsti dalla normativa.

Bisognerà quindi pagare sia i diritti di segreteria (che sono gli stessi della CILA ordinaria) che la parcella del tecnico che, in genere, è simile a quella prevista per la CILA ordinaria o di poco inferiore nel caso di interventi di modesta entità.

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